È stata recentemente diramata l'ordinanza del comando di polizia locale relativa alla determinazione degli orari e delle modalità di esecuzione degli intrattenimenti musicali nei locali di pubblico esercizio e alla somministrazione di bevande alcooliche.
Per quanto riguarda i «piccoli intrattenimenti musicali, non costituenti spettacolo a sé» e realizzati «all’interno del locale», sono state indicate due fasce temporali: dal 1 ottobre sino al 30 aprile l'intrattenimento non potrà iniziare prima delle 17.00 e non dovrà protrarsi oltre un'ora dopo la mezzanotte. Dal 1 al 31 agosto (compresi i fine settimana di luglio) l'orario è stato fissato dalle 17.00 all'1.30. A tali prescrizioni è stato associato il divieto di somministrazione di bevande alcooliche oltre le 2.00.
In riferimento alle apparecchiature posizionate all'esterno dei locali è previsto un divieto «nelle ore comprese tra le ore 13.00 e le ore 17.00 e tra le ore 24.00 e le ore 10.00 del giorno successivo». Le emissioni sonore «dovranno essere tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e dovranno essere rispettate le norme in materia di impatto acustico previste dalla normativa vigente». In caso di inottemperanza è prevista «una sanzione pecuniaria da un minimo di € 1000 a un massimo di € 3000 e la sanzione accessoria della chiusura del locale per giorni 15 in caso di recidiva».
Disciplinata anche la comunicazione degli eventi: «Prima dell’effettuazione degli intrattenimenti musicali, i richiedenti dovranno presentare almeno dieci giorni prima una comunicazione di inizio attività conforme al modello prestampato da ritirarsi presso il Comando di Polizia Locale. Alla stessa si dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per antimafia e la dichiarazione di responsabilità delle prescrizioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000».
Discorso a parte per le discoteche con musica dalle 23.00 alle 5.00 e con somministrazione di alcoolici non oltre le 4.00.

